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LEGGE 27 marzo 1954, n. 67

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 dei testo unico delle leggi sanitarie.

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Testo in vigore dal: 21-4-1954
    La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie,
escluse  quelle  rurali, e' fissato nella stessa misura stabilita per
il  1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n.
54.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 marzo 1954

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO