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LEGGE 9 agosto 1954, n. 643

Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.

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Testo in vigore dal:  1-9-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, a. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435, con la legge 1 dicembre 1952, n. 2185, e con la legge 2 marzo 1954, n. 33, sono modificate ed integrate come indicato negli allegati A, B, e C alla presente legge.