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LEGGE 9 agosto 1954, n. 643

Modifiche agli articoli 44, 45, 46, 51 e 52 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" ed istituzione di un compenso giornaliero per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato, addetti a lavori che comportano contatti o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  sulle  competenze  accessorie del personale delle
Ferrovie  dello  Stato,  approvate  con  regio decreto-legge 7 aprile
1925,  n.  405,  convertito  nella  legge  21  marzo  1926,  n.  597,
modificata   con   regio  decreto-legge  29  luglio  1937,  n.  1616,
convertito  nella  legge 23 dicembre 1937, n. 2378, con regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, a. 457, con legge 15 luglio 1949, n. 435,
con  la  legge 1 dicembre 1952, n. 2185, e con la legge 2 marzo 1954,
n.  33,  sono modificate ed integrate come indicato negli allegati A,
B, e C alla presente legge.