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LEGGE 6 agosto 1954, n. 617

Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

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Testo in vigore dal:  28-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Eistituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.