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LEGGE 6 agosto 1954, n. 617

Istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

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Testo in vigore dal: 28-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Eistituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai
diritti   erariali   riscossi   su  tutti  i  proventi  dei  pubblici
spettacoli,  delle  manifestazioni  sportive  e  dei trattenimenti di
qualsiasi  specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse,
comunque e dovunque offerte al pubblico.