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LEGGE 15 luglio 1954, n. 613

Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di truppa dell'Esercito puniti.

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Testo in vigore dal:  28-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei graduati e militari di truppa puniti di camera di punizione semplice e di camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4487.