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LEGGE 15 luglio 1954, n. 613

Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di truppa dell'Esercito puniti.

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Testo in vigore dal: 28-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  a quanto stabilito dall'art. 39, comma primo, del regio
decreto  18  novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla
amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita' generale dello
Stato,  l'importo  delle  ritenute operate, ai sensi dell'art. 88 del
testo  unico  delle  disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni
fissi  per  l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928,
n.  3458,  sulla  paga  dei  graduati  e militari di truppa puniti di
camera  di  punizione semplice e di camera di punizione di rigore, e'
devoluto  a  favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei  militari  di  carriera  dell'Esercito, eretta in ente morale con
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4487.