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LEGGE 31 luglio 1954, n. 610

Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo.

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Testo in vigore dal:  27-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza è autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.
Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.