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LEGGE 31 luglio 1954, n. 610

Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo.

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Testo in vigore dal: 27-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Per  la  costruzione  di  un  edificio  da  destinare  a sede di un
collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza,
di  cui  alla  legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto,
l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa
della  Guardia  di  finanza  e' autorizzato ad effettuare l'ulteriore
spesa di lire 75.000.000.
  Le   somme   all'uopo   occorrenti   saranno  prelevate  dai  fondi
provenienti  dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari
1952-53 e precedenti.