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LEGGE 17 luglio 1954, n. 522

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Esenzione dai dazi doganali e dall'imposta generale sull'entrata all'importazione per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili).


È concessa l'importazione in esenzione dai dazi doganali e dall'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altra imposta alla importazione di tutte le materie prime, dei prodotti semilavorati, dei prodotti e macchinari finiti e di quanto altro occorrente per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima, nonché dei relativi macchinari.
Le esenzioni di cui sopra sono concesse altresì per tutti i materiali i ed oggetti di dotazione e di ricambio, nonché per tutti i macchinari finiti e per le parti staccate di essi destinati a navi in esercizio.