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LEGGE 13 luglio 1954, n. 502

Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le Vendite in genere su titoli rappresentativi di merce.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  27-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio, relativi a merci ammesse alla contrattazione in Borsa alle grida, registrati e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui contratti di Borsa di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del corrispondente buono di consegna.
L'imposta si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.