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LEGGE 13 luglio 1954, n. 502

Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata per le contrattazioni effettuate nelle Borse merci e per le Vendite in genere su titoli rappresentativi di merce.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 27-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti a termine, compresi quelli a premio semplice o doppio,
relativi  a  merci  ammesse  alla contrattazione in Borsa alle grida,
registrati  e liquidabili presso la Cassa di garanzia e compensazione
della Borsa merci e regolarmente assoggettati alla tassa di bollo sui
contratti  di  Borsa  di  cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3278, e
successive   modificazioni,   danno   luogo   ad  entrata  imponibile
limitatamente al contratto che risulti eseguito mediante rilascio del
corrispondente buono di consegna.
  L'imposta  si corrisponde in base a fattura da emettersi nei modi e
termini normali a cura di chi rilascia il buono di consegna.