stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 marzo 1954, n. 41

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  8-4-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.