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LEGGE 2 marzo 1954, n. 41

Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53.

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Testo in vigore dal: 8-4-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della  legge  4  dicembre  1952,  n.  1906, sulla
abilitazione  provvisoria  all'esercizio  professionale,  sono estese
anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.