stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 giugno 1954, n. 356

Interpretazione autentica dell'art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  17-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativa all'aumento dell'indennità di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1954

EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO