stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 giugno 1954, n. 356

Interpretazione autentica dell'art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 17-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  disposizione dell'art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile
1950,  n.  130,  relativa  all'aumento  dell'indennita' di studio, va
interpretata  nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti
collocati   nei   ruoli   speciali  transitori,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 giugno 1954

                               EINAUDI

                                              SCELBA - MARTINO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO