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LEGGE 19 maggio 1954, n. 302

Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonchè ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra.

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Testo in vigore dal:  7-7-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti viene affidato il servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione, secondo le norme ordinarie vigenti e quelle particolari contenute nella presente legge, dei depositi definitivi, già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.