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LEGGE 19 maggio 1954, n. 302

Disposizioni relative ai depositi già costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonchè ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra.

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Testo in vigore dal: 7-7-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  Direzione  generale  della  Cassa  depositi  e prestiti viene
affidato  il  servizio di presa in carico, ricostituzione e gestione,
secondo  le  norme  ordinarie  vigenti e quelle particolari contenute
nella presente legge, dei depositi definitivi, gia' costituiti presso
le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara.