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LEGGE 19 maggio 1954, n. 274

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Rieti.

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Testo in vigore dal:  29-6-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli uffici giudiziari che hanno sede nel comune di Rieti è assunta dallo Stato nel limite di lire 150.000.000.