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LEGGE 19 maggio 1954, n. 274

Assunzione da parte dello Stato della spesa per la costruzione e l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Rieti.

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Testo in vigore dal: 29-6-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La spesa per la costruzione e l'arredamento dei locali ad uso degli
uffici giudiziari che hanno sede nel comune di Rieti e' assunta dallo
Stato nel limite di lire 150.000.000.