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LEGGE 15 maggio 1954, n. 271

Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia.

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Testo in vigore dal:  29-6-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di custodia è stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.