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LEGGE 15 maggio 1954, n. 271

Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia.

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Testo in vigore dal: 29-6-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La misura della paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi
finanzieri,  allievi  guardie di pubblica sicurezza, e allievi agenti
di custodia e' stabilita in lire 110 dal 1 luglio 1951.