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LEGGE 10 aprile 1954, n. 217

Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  25-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è aumentato di tre posti di maggiore e di otto posti di capitano ed è, corrispondentemente, ridotto di quindici posti di subalterno.
Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore e gli otto posti di capitano di cui sopra saranno coperti dagli ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.