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LEGGE 10 aprile 1954, n. 217

Sistemazione dei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal: 25-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'organico  degli  ufficiali  del  Corpo  delle guardie di pubblica
sicurezza  e'  aumentato  di tre posti di maggiore e di otto posti di
capitano  ed  e',  corrispondentemente,  ridotto di quindici posti di
subalterno.
  Nella prima attuazione della presente legge i tre posti di maggiore
e  gli  otto  posti  di  capitano  di cui sopra saranno coperti dagli
ufficiali reclutati secondo l'art. 3 e seguenti.