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LEGGE 7 maggio 1954, n. 210

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

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Testo in vigore dal:  6-6-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi delle ferrovie dello Stato, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1953.