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LEGGE 7 maggio 1954, n. 210

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie dello Stato ed alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

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Testo in vigore dal: 6-6-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'     autorizzata     la     spesa     di     lire     175.000.000
(centosettantacinquemilioni)  per  provvedere  alla  riparazione  dei
danni  subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi delle
ferrovie dello Stato, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1953.