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LEGGE 7 aprile 1954, n. 142

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1958)
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Testo in vigore dal:  7-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Province, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.
Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.