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LEGGE 7 aprile 1954, n. 142

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1958)
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Testo in vigore dal: 7-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  conti consuntivi dei Comuni e delle Province, relativi agli
esercizi  fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere
delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con
i  relativi  documenti,  in  conseguenza  di  incendi,  di operazioni
belliche  e  di  altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31,
32,  33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399.
  Le  stesse  disposizioni  sono  estese, in quanto applicabili, alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.