stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 aprile 1954, n. 127

Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

nascondi
Testo in vigore dal:  15-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purché si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo A delle stesse Amministrazioni.
Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo art. 2.
I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo B, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.