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LEGGE 16 aprile 1954, n. 127

Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

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Testo in vigore dal: 15-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente
legge  possono  essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei
ruoli  di  gruppo  B  dell'Amministrazione  provinciale delle imposte
dirette  e  di  quella  delle  tasse  e delle imposte indirette sugli
affari  impiegati  in  piu'  del  numero stabilito per ciascun grado,
purche' si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi
dei ruoli di gruppo A delle stesse Amministrazioni.
  Le  promozioni  in  soprannumero  possono  aver luogo solo entro il
limite indicato nel successivo art. 2.
  I  posti  conferiti  in  soprannumero  saranno  riassorbiti  con le
vacanze  che  si  formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di
gruppo B, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.