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LEGGE 27 novembre 1954, n. 1218

Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario.

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Testo in vigore dal:  25-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 540 milioni a lire 1080 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1954

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO