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LEGGE 27 novembre 1954, n. 1218

Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario.

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Testo in vigore dal: 25-1-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Istituto  italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare
il  proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 540 milioni a lire
1080 milioni.
  Sono    autorizzate   le   conseguenti   modifiche   allo   statuto
dell'Istituto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 novembre 1954

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO