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LEGGE 8 aprile 1954, n. 121

Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna di Etiopia".

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Testo in vigore dal:  15-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna di Etiopia", previste dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1185, devono essere ultimate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO