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LEGGE 8 aprile 1954, n. 121

Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna di Etiopia".

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Testo in vigore dal: 15-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna
di  Etiopia",  previste  dall'art.  1  della legge 9 ottobre 1951, n.
1185,  devono essere ultimate entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 aprile 1954

                               EINAUDI

                                                SCELBA - TREMELLONI -
                                                                 GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO