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LEGGE 7 aprile 1954, n. 120

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a procedere all'acquisto di un immobile, da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta.

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Testo in vigore dal:  15-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro il limite massimo di 29 milioni di lire, a provvedere a quanto occorre per l'acquisto e l'adattamento di un immobile da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta.