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LEGGE 7 aprile 1954, n. 120

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a procedere all'acquisto di un immobile, da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta.

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Testo in vigore dal: 15-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  degli  affari esteri e' autorizzato, entro il limite
massimo  di  29  milioni  di  lire, a provvedere a quanto occorre per
l'acquisto  e  l'adattamento  di  un immobile da adibire a sede della
Legazione d'Italia in Djakarta.