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LEGGE 27 novembre 1954, n. 1180

Concessione di una anticipazione di lire 800 milioni alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

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Testo in vigore dal:  11-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento, a norma delle vigenti disposizioni ai fini previdenziali, dei periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti da contribuzioni, è concesso da parte dello Stato, salvo conguaglio, un anticipo a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.