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LEGGE 27 novembre 1954, n. 1180

Concessione di una anticipazione di lire 800 milioni alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

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Testo in vigore dal: 11-1-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti
a  carico  dello  Stato  per il riconoscimento, a norma delle vigenti
disposizioni  ai fini previdenziali, dei periodi di servizio militare
compiuti  dai marittimi mercantili e non coperti da contribuzioni, e'
concesso da parte dello Stato, salvo conguaglio, un anticipo a favore
della  Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni
per l'esercizio finanziario 1953-54.