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LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1177

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

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Testo in vigore dal:  7-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei predetti bilanci.