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LEGGE 10 dicembre 1954, n. 1177

Concessione all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 380 milioni, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

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Testo in vigore dal: 7-1-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  all'Ente  nazionale per la distribuzione dei soccorsi
all'Italia  (E.N.D.S.I.)  a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per
gli  esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di
lire  380  milioni,  in  ragione  di  lire 190 milioni per ognuno dei
predetti bilanci.