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LEGGE 3 novembre 1954, n. 1076

Disposizioni transitorie per la promozione nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

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Testo in vigore dal:  12-12-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di conferire i posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge nel grado 9° del ruolo tecnico - gruppo B - dei periti, mediante concorsi per esami fra gli appartenenti ai gradi 11° e 10° del ruolo medesimo i quali negli ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto e che avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, abbiano inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di provenienza, di almeno quindici anni.