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LEGGE 3 novembre 1954, n. 1076

Disposizioni transitorie per la promozione nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo B dei periti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

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Testo in vigore dal: 12-12-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione  dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire i
posti  che  siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno
dall'entrata  in  vigore  della presente legge nel grado 9° del ruolo
tecnico  - gruppo B - dei periti, mediante concorsi per esami fra gli
appartenenti  ai  gradi  11°  e  10° del ruolo medesimo i quali negli
ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto
e  che  avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il
biennio  di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'art.
6,  ultimo  comma,  del  regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, abbiano
inoltre  maturato,  alla  medesima data, un'anzianita' complessiva di
servizio  nel  ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria
dei  tecnici  o  nel  soppresso  ruolo  transitorio  dei meccanici di
provenienza, di almeno quindici anni.