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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1073

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/1962)
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Testo in vigore dal:  15-4-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine per la emanazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, è fissato al 31 dicembre 1954.
((1))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 14/04/1962, n. 99), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, e del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."