stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1073

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/1962)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-4-1962
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  per la emanazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20
dicembre   1952,   n.   2385,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e
degli oli da essi ottenuti, e' fissato al 31 dicembre 1954. ((1))

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954

                               EINAUDI

                                                  SCELBA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in
G.U.    14/04/1962,   n.   99),   ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale  della legge del 29 ottobre 1954, n. 1073, e del Testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina fiscale della
lavorazione  dei  semi  oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato
con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72,
ultimo comma, della Costituzione."