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LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1015

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè del capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-11-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonché ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronantica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza è dovuto il trattamento economico inerente al grado rivestito.