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LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1015

Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonchè del capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-11-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  capitani  maestri  di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e
della  Guardia  di finanza, nonche' ai capitani maestri direttori dei
Corpi    musicali    dell'Arma   dei   carabinieri,   della   Marina,
dell'Aeronantica,  della  Guardia  di  finanza  e  delle  Guardie  di
pubblica  sicurezza  e'  dovuto  il trattamento economico inerente al
grado rivestito.