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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1220

Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri.

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Testo in vigore dal:  11-1-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la corresponsione ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti (secondo rateo), dal 1 luglio 1947 al 1 luglio 1948, prevista dall'ultimo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, in combinazione con gli articoli 122 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.