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LEGGE 20 dicembre 1954, n. 1220

Corresponsione agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato degli arretrati della razione viveri.

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Testo in vigore dal: 11-1-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  corresponsione  ai sottufficiali, alle guardie
scelte  ed  alle  guardie  del  Corpo  forestale  dello  Stato  degli
arretrati  della  razione  viveri,  in  natura o in contanti (secondo
rateo),  dal  1  luglio  1947  al 1 luglio 1948, prevista dall'ultimo
comma  dell'art.  5  del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, in
combinazione  con  gli articoli 122 del regio decreto 3 ottobre 1929,
n. 1997, e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.