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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1045

Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/1959)
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Testo in vigore dal:  30-11-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni auto nome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.
L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.