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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1045

Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/1959)
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Testo in vigore dal: 30-11-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile
dello  Stato e delle Amministrazioni auto nome da esso dipendenti gli
importi  delle  somme  dovute  o  da  riscuotere  e delle ritenute da
effettuare  a  qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico
atto,  sono  arrotondati  a  lire  intere per difetto o per eccesso a
seconda  che  si  tratti  di  frazioni non superiori o superiori a 50
centesimi.
  L'arrotondamento  di  cui  sopra non si effettua sugli elementi che
costituiscono  base  di  calcolo  per  la  determinazione dei singoli
importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.